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Servizio civile volontario

Donare sangue è donare vita
PRESENTAZIONE IN SERVIZIO DEI VOLONTARI
1.
Come avviene l'avvio al servizio dei volontari?
2. E' possibile chiedere l'assegnazione di volontari selezionati
ad un altro progetto?
3. Cosa deve fare l'Ente all'atto della presentazione in
servizio del volontario?
4. Chi conserva la documentazione relativa alla gestione del SCN?
5. Cosa succede se un volontario non si presenta in servizio?
6. Cosa deve fare un Ente titolare di progetti per assicurare la
gestione amministrativa dei volontari in servizio civile in
Italia?
7. Quali sono le assenze che comportano una decurtazione dei
compensi?
GUIDA AUTOMEZZI
Un volontario può guidare automezzi durante il servizio?
MALATTIA , INFORTUNIO, GRAVIDANZA
1. Quali sono le disposizioni in caso di malattia o infortunio
del volontario?
2. Quali sono le procedure da adottare nei casi di malattia ed
infortunio del volontario?
3. Quali sono le disposizioni in caso di gravidanza della
volontaria?
4. Quali sono le procedure da adottare in caso di gravidanza
della volontaria?
ORARIO E SEDE DI SERVIZIO
1.
Quale orario di servizio si deve adottare?
2. E' possibile una temporanea modifica della sede di servizio?
PERMESSI
Quali
sono i permessi concessi al volontario?
Presentazione in servizio dei volontari
1.
Come avviene l'avvio al servizio dei volontari?
L'UNSC comunica direttamente all'interessato, con proprio
provvedimento, l'avvio al servizio specificando il giorno,
l'Ente, il progetto, la sede di servizio e le condizioni
generali di partecipazione al progetto. Al volontario viene
inviato unitamente alla lettera di assegnazione un allegato
contenente i doveri del volontario e le relative sanzioni
disciplinari.
Copia del provvedimento di avvio al servizio - debitamente
firmata dall'interessato per accettazione e controfirmata dal
personale dell'Ente - attestante la data dell'effettiva
presentazione in servizio e copia dell'allegato contente i
doveri firmata per accettazione dal volontario, devono essere
restituite a cura dell'Ente, entro trenta giorni, al seguente
indirizzo: Ufficio Nazionale per il Servizio civile - Via S.
Martino della Battaglia, n. 6 - 00185 Roma, con posta
prioritaria e apponendo sulla busta la seguente dicitura:
PROVVEDIMENTI AVVIO AL SERVIZIO VOLONTARI.
2. E' possibile chiedere l'assegnazione di volontari selezionati
ad un altro progetto?
Qualora un Ente non abbia coperto il numero dei posti previsti
da un progetto approvato può chiedere all'UNSC, al fine di
realizzare gli obiettivi programmati, l'assegnazione dei
volontari "idonei non selezionati" presenti nella graduatoria di
un altro progetto presentato dallo stesso Ente per il medesimo
bando.
Quanto sopra a condizione che l'Ente richiedente acquisisca e
trasmetta all'UNSC, per i provvedimenti di competenza, l'assenso
dei volontari di cui si chiede l'assegnazione, previa
contestuale rinuncia dei medesimi alla posizione ricoperta nella
graduatoria del progetto nel quale risultano esuberanti.
3. Cosa deve fare l'Ente all'atto della presentazione in
servizio del volontario?
All'atto della presentazione in servizio l'Ente deve
consegnare al volontario:
a) copia dell'estratto concernente le condizioni
dell'assicurazione stipulata dall'UNSC in favore dello stesso;
b) copia del modello relativo alla comunicazione del domicilio
fiscale del volontario ai fini del rilascio della prescritta
certificazione fiscale. Il predetto modulo, compilato a cura
dell'interessato e corredato della fotocopia dei documenti
richiesti in calce al medesimo, dovrà essere restituito all'UNSC
a cura dell'Ente;
c) due copie del modulo per l'apertura del libretto postale di
risparmio sul quale accreditare al volontario le somme relative
al rimborso per la partecipazione al progetto.
Tale modulo dovrà essere compilato e presentato dal volontario
ad un qualsiasi Ufficio postale, il quale provvederà a
trattenerne una copia e a restituire l'altra. Quest'ultima dovrà
essere inviata all'UNSC tramite l'Ente, unitamente al modulo di
cui alla precedente lettera b, dopo che l'Ente avrà compilato la
parte di propria competenza. Per i volontari impegnati in
progetti all'estero dovranno, altresì, essere indicate le
coordinate bancarie.
d) un apposito documento contenente l'indicazione delle persone
di riferimento con le responsabilità dalle medesime ricoperte.
Gli Enti devono trasmettere la documentazione di cui alle
precedenti lettere b e c relativa a tutti i volontari entrati in
servizio separatamente da quella relativa ai provvedimenti di
avvio al servizio all'indirizzo: Ufficio Nazionale per il
Servizio civile - Via S. Martino della Battaglia, n. 6 - 00185
Roma - con posta prioritaria e apponendo sulla busta la seguente
dicitura: CERTIFICAZIONE FISCALE E PAGAMENTI.
Gli Enti che realizzano progetti a rete o più progetti in
diverse località del territorio nazionale o estero devono far
pervenire all'UNSC tale documentazione relativa a tutte le sedi
interessate.
4. Chi conserva la documentazione relativa alla gestione del SCN?
L'Ente dovrà predisporre per ogni volontario una cartella
personale che dovrà contenere tutta la documentazione riferita
all'interessato:
- copia del progetto di impiego approvato;
- permessi, malattie e/o infortuni, documentazione sanitaria;
- richieste avanzate dal volontario; - eventuale documentazione
relativa ai servizi di vitto ed alloggio utilizzati;
- provvedimenti disciplinari;
- ogni altra documentazione attinente al servizio svolto.
Tutto ciò che attiene alla gestione ordinaria del servizio
(ferie, giustificazione delle assenze per malattia, accertamento
delle presenze) va conservato agli atti da parte dell'Ente,
sotto la responsabilità dei responsabili di progetto.
5. Cosa succede se un volontario non si presenta in servizio?
In caso di mancata presentazione, il volontario è tenuto, lo
stesso giorno della data prevista per l'assunzione in servizio,
a fornire all'Ente le giustificazioni in ordine alle cause che
gli hanno impedito di presentarsi. La mancata presentazione in
servizio alla data stabilita equivale a rinuncia.
La mancata presentazione per malattia debitamente certificata
non è considerata rinuncia; il volontario è considerato in
servizio dalla data indicata sulla comunicazione dell'UNSC, ha
diritto alla conservazione del posto in graduatoria con
l'avvertenza che i giorni di assenza per malattia saranno
decurtati dal numero complessivo dei quindici previsti per i
dodici mesi di servizio. Oltre i quindici giorni, la mancata
presentazione equivale a rinuncia. In tal caso, il volontario,
fatto salvo il mantenimento dei requisiti di ammissione al
Servizio civile nazionale, può fare nuova domanda in uno dei
bandi successivi.
La mancata presentazione in servizio fino ad un massimo di
ulteriori quindici giorni oltre la data indicata sulla lettera
di assegnazione può non essere considerata rinuncia in presenza
di gravi e particolari motivi che dovranno essere
tempestivamente comunicati dal volontario all'Ente e da quest'ultimo
valutati. In questo caso il volontario è considerato in servizio
dalla data indicata sul provvedimento di avvio al servizio dell'UNSC,
ha diritto alla conservazione del posto e i giorni di assenza
saranno decurtati dai venti giorni di permesso spettanti durante
l'anno di servizio. L'eventuale prosecuzione dell'assenza sarà
considerata rinuncia.
6. Cosa deve fare un Ente titolare di progetti per assicurare la
gestione amministrativa dei volontari in servizio civile in
Italia?
L'Ente deve comunicare mensilmente via internet tutte le assenze
dei volontari che danno luogo ad una decurtazione dei compensi
(malattie e astensioni per maternità) e quelle dovute a
infortunio in servizio o in itinere, utilizzando l'apposita
funzione "operatività" del "Sistema informatico Helios" dell'UNSC,
che consente di effettuare l'inserimento delle assenze e di
visualizzare, con riferimento ad un determinato periodo, il
riepilogo delle assenze. Con riferimento a ciascun periodo di
paga, l'Ente è tenuto, effettuate le operazioni di inserimento
dei dati delle assenze, a validare la situazione vacativa di
tutti i volontari in servizio, digitando l'apposito tasto di
conferma, anche con riferimento alla generalità di volontari che
non hanno effettuato assenze.
Tale procedura informatica, limitata al momento ai volontari del
servizio civile tracciati nella Banca dati Helios dell'UNSC, ha
carattere sperimentale e, pertanto, rimangono ferme le
disposizioni in materia di comunicazione cartacea delle assenze
che sono contenute nella circolare del 30 settembre 2004
"Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio
civile nazionale".
7. Quali sono le assenze che comportano una decurtazione dei
compensi?
- Le astensioni dal servizio per maternità, per le quali l'UNSC
corrisponde l'assegno per il servizio civile ridotto di un
terzo.
- Le assenze dovute a malattie o ad infortunio non in servizio.
In questi casi l'UNSC corrisponde l'assegno mensile per l'intero
importo sino a complessivi 15 giorni di assenza durante lo
svolgimento del progetto; per il periodo eccedente e per
ulteriori giorni 15 di malattia l'importo del compenso è
decurtato in proporzione alle giornate di assenza.
Guida automezzi
Un volontario può guidare automezzi durante il servizio?
E' consentito al volontario di porsi esclusivamente alla guida
di automezzi appartenenti o comunque a disposizione dell'Ente di
assegnazione. Non é consentito al volontario di porsi alla guida
di auto private.
I rischi derivanti dalla guida, ad esclusione di eventuali danni
causati a terzi, sono coperti dalla polizza assicurativa
stipulata dall'UNSC e consegnata al volontario all'atto della
presentazione in servizio. L'Ente potrà stipulare una polizza
aggiuntiva per rischi non coperti da tale assicurazione o per
innalzare i massimali previsti.
Malattia, infortunio, gravidanza
1. Quali sono le disposizioni in caso di malattia o infortunio
del volontario?
L'assistenza sanitaria è garantita dal Servizio Sanitario
Nazionale ed assicurata mediante la fruizione delle strutture
pubbliche territoriali.
Il volontario, in caso di malattia o infortunio, ne da
tempestiva comunicazione alla sede dell'Ente di assegnazione,
facendo pervenire la relativa certificazione sanitaria
esclusivamente sui moduli di prescrizione sanitaria rilasciata
dai medici di base o dalle strutture della Azienda sanitaria
locale. Tale documentazione è conservata dall'Ente nella
cartella personale del volontario.
Tutti i periodi di malattia, infortunio sono registrati nella
cartella personale del volontario.
Al volontario, durante i primi quindici giorni di malattia,
spetta l'assegno mensile per l'intero importo. Per il periodo
eccedente e per ulteriori quindici giorni di malattia, l'importo
economico è decurtato in proporzione ai giorni di assenza.
Superati questi ulteriori quindici giorni, il volontario è
escluso dalla prosecuzione del progetto. In tal caso il
volontario, fatto salvo il mantenimento dei requisiti di
ammissione, può fare nuova domanda di servizio civile in uno dei
bandi successivi. Nel caso in cui l'esclusione per malattia
avviene entro tre mesi dall'inizio del progetto è possibile la
sostituzione, nel rispetto della graduatoria, con volontari
risultati "idonei non selezionati".
Il volontario che ha subito un infortunio avvenuto durante
l'orario di servizio ha diritto a giorni di assenza che non
vanno computati nel numero dei giorni di malattia spettante
nell'arco del servizio. In caso di assenza dovuta ad infortunio
occorso durante e per effetto delle attività svolte nel
servizio, ivi compreso il tragitto da e per il luogo in cui la
prestazione debba essere effettuata, al volontario spetta
l'intera retribuzione fino a completa guarigione clinica. Il
periodo di assenza dal servizio, in questi casi, è considerato
prestato a tutti gli effetti.
2. Quali sono le procedure da adottare nei casi di malattia ed
infortunio del volontario?
L'Ente comunica all'UNSC - Servizio amministrazione e bilancio e
Servizio ammissione e impiego - i periodi di malattia eccedenti
i quindici giorni, al fine di procedere alla decurtazione del
compenso e, se del caso, all' esclusione dal servizio.
In caso di infortunio la denuncia del sinistro deve essere
inviata a cura del volontario al broker assicurativo, entro
quindici giorni dal momento dell'infortunio, e comunque non
oltre il quindicesimo giorno dal momento dal quale il volontario
ne abbia avuto la possibilità. Per quanto concerne le modalità
di denuncia del sinistro e gli adempimenti correlati, il
volontario dovrà attenersi a quanto indicato nel contratto di
assicurazione.
L'Ente invia all'UNSC (Servizio amministrazione e bilancio) una
tempestiva e dettagliata relazione contenente le informazioni
relative alla dinamica dell'incidente occorso al volontario
durante il servizio, la descrizione delle circostanze nelle
quali si è verificato l'evento, il nesso di causalità tra la
condotta tenuta dal volontario e l'evento stesso, specificando
in particolare la riferibilità del fatto allo svolgimento del
servizio.
3. Quali sono le disposizioni in caso di gravidanza della
volontaria?
Alle volontarie in stato di gravidanza si applicano le
disposizioni legislative del Testo Unico in materia di tutela e
sostegno della maternità, adottato con il decreto legislativo 26
marzo 2001, n.151, espressamente richiamato dal decreto
legislativo n. 77 del 2002. Ai sensi del predetto Testo Unico il
divieto di prestare servizio civile è di norma durante i due
mesi precedenti ed i tre mesi seguenti il parto (art.16), in
assenza di condizioni patologiche che configurino situazioni di
rischio per la salute della gestante e/o del nascituro (art.17).
Oltre quanto previsto dagli articoli sopra citati, cui fa
espressamente riferimento il decreto legislativo n.77 del 2002,
non sono contemplati a favore della volontaria ulteriori
benefici post partum , né l'applicazione della disciplina del
"congedo parentale".
Alla volontaria in maternità è corrisposto, per tutto il periodo
di astensione previsto dalla normativa vigente, l'assegno del
servizio civile ridotto di un terzo.
L'astensione dal servizio per maternità non comporta la
sostituzione della volontaria mediante lo scorrimento della
graduatoria.
4. Quali sono le procedure da adottare in caso di gravidanza
della volontaria?
Prima dell'inizio del periodo di astensione obbligatoria di
cui all'art.16, lett. a), le volontarie devono consegnare
all'Ente il certificato medico indicante la data presunta del
parto.
L'Ente deve rendere noto all'UNSC (Servizio amministrazione e
bilancio) per gli adempimenti di propria competenza, la data
della astensione dal servizio della volontaria, sia nel caso di
astensione obbligatoria (art.16) che nel caso di astensione
facoltativa (art.17), nonché la data di ripresa del servizio.
Orario e sede di servizio
1. Quale
orario di servizio si deve adottare?
L'orario di servizio viene stabilito dall'Ente in relazione
alla natura del progetto ed è indicato nel progetto stesso.
I progetti devono prevedere un orario di attività non inferiore
alle venticinque ore settimanali, ovvero un monte ore annuo
minimo di milleduecento ore che dal 1° gennaio 2006 aumentano a
36 ore settimanali e 1400 ore annue.
Nel caso in cui il progetto abbia optato per la soluzione del
monte ore annuo i volontari dovranno essere impiegati in modo
continuativo per almeno dodici ore settimanali, da articolare su
cinque o sei giorni a seconda di quanto previsto per la
realizzazione del progetto.
I venti giorni di permesso non rientrano nel computo del monte
ore previsto dal progetto: al termine dei dodici mesi di
validità del progetto, il volontario dovrà avere effettivamente
svolto almeno 1200 ore di servizio (1400 dal 1 gennaio 2006) ed
aver usufruito dei venti giorni di permesso.
Il monte ore previsto non può essere esaurito prima del termine
del progetto, né è possibile tenere in servizio i volontari
oltre il periodo di dodici mesi.
2. E' possibile una temporanea modifica della sede di servizio?
Si, in due casi:
- qualora sia previsto nel progetto approvato, alla voce
"descrizione del progetto e tipologia dell'intervento" o alla
voce "eventuali particolari obblighi dei volontari durante il
periodo di servizio" l'Ente può impiegare i volontari, per un
periodo non superiore ai trenta giorni, previa tempestiva
comunicazione all'UNSC, presso altre località in Italia o
all'estero, non coincidenti con la sede di attuazione del
progetto, al fine di dare attuazione ad attività specifiche
connesse alla realizzazione del progetto medesimo (es. soggiorni
estivi, mostre itineranti, eventi culturali ecc.). Non sono
previsti in questo caso rimborsi a carico dell'UNSC per le spese
di viaggio
- in occasione di emergenze di protezione civile - sia nella
fase della calamità che in quella post emergenziale - o di
missioni umanitarie, l'Ente può impiegare i volontari, per un
periodo non superiore ai trenta giorni, previa acquisizione in
forma scritta del loro consenso ed autorizzazione dell'UNSC,
presso altre sedi dello stesso Ente in Italia o all'estero, per
interventi organizzati dall'Ente stesso.
L'UNSC garantisce il rimborso delle spese di vitto e alloggio
nonché delle spese di viaggio limitatamente all'andata e
ritorno. Resta a carico dell'Ente la stipula di apposita
assicurazione per i rischi connessi alle attività svolte in
altre sedi, che non deve gravare sui volontari.
Permessi
Quali
sono i permessi concessi al volontario?
Nell'arco dei dodici mesi di servizio il volontario usufruisce
di un massimo di venti giorni di permesso retribuito per
esigenze personali, ivi compresi, gravi e giustificati motivi,
quali: gravi necessità familiari, esami universitari, tesi di
laurea, matrimonio ecc.
Il permesso consente al volontario di assentarsi dal servizio
per un periodo superiore alle 24 ore e non è frazionabile in
permessi orari.
I volontari possono usufruire di ulteriori permessi straordinari
per:
- donazione di sangue: 1 giorno
- nomina alla carica di presidente, segretario di seggio e
scrutatore, nonché di rappresentante di lista, in occasione
delle consultazioni elettorali: durata dello svolgimento delle
operazioni elettorali
- esercizio del diritto di voto: 1 giorno per i volontari
residenti da 50 a 300 Km di distanza dal luogo di servizio; 2
giorni per i volontari residenti oltre 300 Km dal luogo di
svolgimento del servizio; ai volontari impiegati in progetti che
si svolgono all'estero sono concessi rispettivamente due e
quattro giorni di viaggio, secondo che si tratti di paesi
Europei o extra Europei.
Nel computo dei giorni di permesso non sono compresi i giorni
festivi contigui (la domenica o il sabato e la domenica a
secondo dell'articolazione dell'orario di servizio) ed eventuali
festività infrasettimanali.
I permessi vengono fruiti dal volontario, in accordo con l'Ente,
compatibilmente con le esigenze del progetto e della formazione;
di norma debbono essere richiesti all'operatore locale di
progetto della sede di attuazione del progetto almeno
quarantotto ore prima della data di inizio.
Per i volontari impiegati in progetti di servizio civile in
Italia non sono previsti giorni aggiuntivi di permesso per i
viaggi. Eventuali giorni di permesso non usufruiti non possono
essere remunerati.
La fruizione di giorni di permesso eccedenti i 20 previsti deve
essere comunicata dall'Ente all'UNSC, che adotta il
provvedimento di esclusione dal progetto.
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