Servizio civile volontario

Donare sangue è donare vita

PRESENTAZIONE IN SERVIZIO DEI VOLONTARI

1. Come avviene l'avvio al servizio dei volontari?
2. E' possibile chiedere l'assegnazione di volontari selezionati ad un altro progetto?
3. Cosa deve fare l'Ente all'atto della presentazione in servizio del volontario?
4. Chi conserva la documentazione relativa alla gestione del SCN?
5. Cosa succede se un volontario non si presenta in servizio?
6. Cosa deve fare un Ente titolare di progetti per assicurare la gestione amministrativa dei volontari in servizio civile in Italia?
7. Quali sono le assenze che comportano una decurtazione dei compensi?

GUIDA AUTOMEZZI

Un volontario può guidare automezzi durante il servizio?

MALATTIA , INFORTUNIO, GRAVIDANZA

1. Quali sono le disposizioni in caso di malattia o infortunio del volontario?
2. Quali sono le procedure da adottare nei casi di malattia ed infortunio del volontario?
3. Quali sono le disposizioni in caso di gravidanza della volontaria?
4. Quali sono le procedure da adottare in caso di gravidanza della volontaria?

ORARIO E SEDE DI SERVIZIO

1. Quale orario di servizio si deve adottare?
2. E' possibile una temporanea modifica della sede di servizio?

PERMESSI

Quali sono i permessi concessi al volontario?

Presentazione in servizio dei volontari

1. Come avviene l'avvio al servizio dei volontari?
L'UNSC comunica direttamente all'interessato, con proprio provvedimento, l'avvio al servizio specificando il giorno, l'Ente, il progetto, la sede di servizio e le condizioni generali di partecipazione al progetto. Al volontario viene inviato unitamente alla lettera di assegnazione un allegato contenente i doveri del volontario e le relative sanzioni disciplinari.
Copia del provvedimento di avvio al servizio - debitamente firmata dall'interessato per accettazione e controfirmata dal personale dell'Ente - attestante la data dell'effettiva presentazione in servizio e copia dell'allegato contente i doveri firmata per accettazione dal volontario, devono essere restituite a cura dell'Ente, entro trenta giorni, al seguente indirizzo: Ufficio Nazionale per il Servizio civile - Via S. Martino della Battaglia, n. 6 - 00185 Roma, con posta prioritaria e apponendo sulla busta la seguente dicitura: PROVVEDIMENTI AVVIO AL SERVIZIO VOLONTARI.
2. E' possibile chiedere l'assegnazione di volontari selezionati ad un altro progetto?
Qualora un Ente non abbia coperto il numero dei posti previsti da un progetto approvato può chiedere all'UNSC, al fine di realizzare gli obiettivi programmati, l'assegnazione dei volontari "idonei non selezionati" presenti nella graduatoria di un altro progetto presentato dallo stesso Ente per il medesimo bando.
Quanto sopra a condizione che l'Ente richiedente acquisisca e trasmetta all'UNSC, per i provvedimenti di competenza, l'assenso dei volontari di cui si chiede l'assegnazione, previa contestuale rinuncia dei medesimi alla posizione ricoperta nella graduatoria del progetto nel quale risultano esuberanti.
3. Cosa deve fare l'Ente all'atto della presentazione in servizio del volontario?
All'atto della presentazione in servizio l'Ente deve consegnare al volontario:
a) copia dell'estratto concernente le condizioni dell'assicurazione stipulata dall'UNSC in favore dello stesso;
b) copia del modello relativo alla comunicazione del domicilio fiscale del volontario ai fini del rilascio della prescritta certificazione fiscale. Il predetto modulo, compilato a cura dell'interessato e corredato della fotocopia dei documenti richiesti in calce al medesimo, dovrà essere restituito all'UNSC a cura dell'Ente;
c) due copie del modulo per l'apertura del libretto postale di risparmio sul quale accreditare al volontario le somme relative al rimborso per la partecipazione al progetto.
Tale modulo dovrà essere compilato e presentato dal volontario ad un qualsiasi Ufficio postale, il quale provvederà a trattenerne una copia e a restituire l'altra. Quest'ultima dovrà essere inviata all'UNSC tramite l'Ente, unitamente al modulo di cui alla precedente lettera b, dopo che l'Ente avrà compilato la parte di propria competenza. Per i volontari impegnati in progetti all'estero dovranno, altresì, essere indicate le coordinate bancarie.
d) un apposito documento contenente l'indicazione delle persone di riferimento con le responsabilità dalle medesime ricoperte.
Gli Enti devono trasmettere la documentazione di cui alle precedenti lettere b e c relativa a tutti i volontari entrati in servizio separatamente da quella relativa ai provvedimenti di avvio al servizio all'indirizzo: Ufficio Nazionale per il Servizio civile - Via S. Martino della Battaglia, n. 6 - 00185 Roma - con posta prioritaria e apponendo sulla busta la seguente dicitura: CERTIFICAZIONE FISCALE E PAGAMENTI.
Gli Enti che realizzano progetti a rete o più progetti in diverse località del territorio nazionale o estero devono far pervenire all'UNSC tale documentazione relativa a tutte le sedi interessate.
4. Chi conserva la documentazione relativa alla gestione del SCN?
L'Ente dovrà predisporre per ogni volontario una cartella personale che dovrà contenere tutta la documentazione riferita all'interessato:
- copia del progetto di impiego approvato;
- permessi, malattie e/o infortuni, documentazione sanitaria;
- richieste avanzate dal volontario; - eventuale documentazione relativa ai servizi di vitto ed alloggio utilizzati;
- provvedimenti disciplinari;
- ogni altra documentazione attinente al servizio svolto.
Tutto ciò che attiene alla gestione ordinaria del servizio (ferie, giustificazione delle assenze per malattia, accertamento delle presenze) va conservato agli atti da parte dell'Ente, sotto la responsabilità dei responsabili di progetto.
5. Cosa succede se un volontario non si presenta in servizio?
In caso di mancata presentazione, il volontario è tenuto, lo stesso giorno della data prevista per l'assunzione in servizio, a fornire all'Ente le giustificazioni in ordine alle cause che gli hanno impedito di presentarsi. La mancata presentazione in servizio alla data stabilita equivale a rinuncia.
La mancata presentazione per malattia debitamente certificata non è considerata rinuncia; il volontario è considerato in servizio dalla data indicata sulla comunicazione dell'UNSC, ha diritto alla conservazione del posto in graduatoria con l'avvertenza che i giorni di assenza per malattia saranno decurtati dal numero complessivo dei quindici previsti per i dodici mesi di servizio. Oltre i quindici giorni, la mancata presentazione equivale a rinuncia. In tal caso, il volontario, fatto salvo il mantenimento dei requisiti di ammissione al Servizio civile nazionale, può fare nuova domanda in uno dei bandi successivi.
La mancata presentazione in servizio fino ad un massimo di ulteriori quindici giorni oltre la data indicata sulla lettera di assegnazione può non essere considerata rinuncia in presenza di gravi e particolari motivi che dovranno essere tempestivamente comunicati dal volontario all'Ente e da quest'ultimo valutati. In questo caso il volontario è considerato in servizio dalla data indicata sul provvedimento di avvio al servizio dell'UNSC, ha diritto alla conservazione del posto e i giorni di assenza saranno decurtati dai venti giorni di permesso spettanti durante l'anno di servizio. L'eventuale prosecuzione dell'assenza sarà considerata rinuncia.
6. Cosa deve fare un Ente titolare di progetti per assicurare la gestione amministrativa dei volontari in servizio civile in Italia?
L'Ente deve comunicare mensilmente via internet tutte le assenze dei volontari che danno luogo ad una decurtazione dei compensi (malattie e astensioni per maternità) e quelle dovute a infortunio in servizio o in itinere, utilizzando l'apposita funzione "operatività" del "Sistema informatico Helios" dell'UNSC, che consente di effettuare l'inserimento delle assenze e di visualizzare, con riferimento ad un determinato periodo, il riepilogo delle assenze. Con riferimento a ciascun periodo di paga, l'Ente è tenuto, effettuate le operazioni di inserimento dei dati delle assenze, a validare la situazione vacativa di tutti i volontari in servizio, digitando l'apposito tasto di conferma, anche con riferimento alla generalità di volontari che non hanno effettuato assenze.
Tale procedura informatica, limitata al momento ai volontari del servizio civile tracciati nella Banca dati Helios dell'UNSC, ha carattere sperimentale e, pertanto, rimangono ferme le disposizioni in materia di comunicazione cartacea delle assenze che sono contenute nella circolare del 30 settembre 2004 "Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale".
7. Quali sono le assenze che comportano una decurtazione dei compensi?
- Le astensioni dal servizio per maternità, per le quali l'UNSC corrisponde l'assegno per il servizio civile ridotto di un terzo.
- Le assenze dovute a malattie o ad infortunio non in servizio.
In questi casi l'UNSC corrisponde l'assegno mensile per l'intero importo sino a complessivi 15 giorni di assenza durante lo svolgimento del progetto; per il periodo eccedente e per ulteriori giorni 15 di malattia l'importo del compenso è decurtato in proporzione alle giornate di assenza.

Guida automezzi

Un volontario può guidare automezzi durante il servizio?
E' consentito al volontario di porsi esclusivamente alla guida di automezzi appartenenti o comunque a disposizione dell'Ente di assegnazione. Non é consentito al volontario di porsi alla guida di auto private.
I rischi derivanti dalla guida, ad esclusione di eventuali danni causati a terzi, sono coperti dalla polizza assicurativa stipulata dall'UNSC e consegnata al volontario all'atto della presentazione in servizio. L'Ente potrà stipulare una polizza aggiuntiva per rischi non coperti da tale assicurazione o per innalzare i massimali previsti.
 

Malattia, infortunio, gravidanza

1. Quali sono le disposizioni in caso di malattia o infortunio del volontario?
L'assistenza sanitaria è garantita dal Servizio Sanitario Nazionale ed assicurata mediante la fruizione delle strutture pubbliche territoriali.
Il volontario, in caso di malattia o infortunio, ne da tempestiva comunicazione alla sede dell'Ente di assegnazione, facendo pervenire la relativa certificazione sanitaria esclusivamente sui moduli di prescrizione sanitaria rilasciata dai medici di base o dalle strutture della Azienda sanitaria locale. Tale documentazione è conservata dall'Ente nella cartella personale del volontario.
Tutti i periodi di malattia, infortunio sono registrati nella cartella personale del volontario.
Al volontario, durante i primi quindici giorni di malattia, spetta l'assegno mensile per l'intero importo. Per il periodo eccedente e per ulteriori quindici giorni di malattia, l'importo economico è decurtato in proporzione ai giorni di assenza. Superati questi ulteriori quindici giorni, il volontario è escluso dalla prosecuzione del progetto. In tal caso il volontario, fatto salvo il mantenimento dei requisiti di ammissione, può fare nuova domanda di servizio civile in uno dei bandi successivi. Nel caso in cui l'esclusione per malattia avviene entro tre mesi dall'inizio del progetto è possibile la sostituzione, nel rispetto della graduatoria, con volontari risultati "idonei non selezionati".
Il volontario che ha subito un infortunio avvenuto durante l'orario di servizio ha diritto a giorni di assenza che non vanno computati nel numero dei giorni di malattia spettante nell'arco del servizio. In caso di assenza dovuta ad infortunio occorso durante e per effetto delle attività svolte nel servizio, ivi compreso il tragitto da e per il luogo in cui la prestazione debba essere effettuata, al volontario spetta l'intera retribuzione fino a completa guarigione clinica. Il periodo di assenza dal servizio, in questi casi, è considerato prestato a tutti gli effetti.
2. Quali sono le procedure da adottare nei casi di malattia ed infortunio del volontario?
L'Ente comunica all'UNSC - Servizio amministrazione e bilancio e Servizio ammissione e impiego - i periodi di malattia eccedenti i quindici giorni, al fine di procedere alla decurtazione del compenso e, se del caso, all' esclusione dal servizio.
In caso di infortunio la denuncia del sinistro deve essere inviata a cura del volontario al broker assicurativo, entro quindici giorni dal momento dell'infortunio, e comunque non oltre il quindicesimo giorno dal momento dal quale il volontario ne abbia avuto la possibilità. Per quanto concerne le modalità di denuncia del sinistro e gli adempimenti correlati, il volontario dovrà attenersi a quanto indicato nel contratto di assicurazione.
L'Ente invia all'UNSC (Servizio amministrazione e bilancio) una tempestiva e dettagliata relazione contenente le informazioni relative alla dinamica dell'incidente occorso al volontario durante il servizio, la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato l'evento, il nesso di causalità tra la condotta tenuta dal volontario e l'evento stesso, specificando in particolare la riferibilità del fatto allo svolgimento del servizio.
3. Quali sono le disposizioni in caso di gravidanza della volontaria?
Alle volontarie in stato di gravidanza si applicano le disposizioni legislative del Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità, adottato con il decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, espressamente richiamato dal decreto legislativo n. 77 del 2002. Ai sensi del predetto Testo Unico il divieto di prestare servizio civile è di norma durante i due mesi precedenti ed i tre mesi seguenti il parto (art.16), in assenza di condizioni patologiche che configurino situazioni di rischio per la salute della gestante e/o del nascituro (art.17).
Oltre quanto previsto dagli articoli sopra citati, cui fa espressamente riferimento il decreto legislativo n.77 del 2002, non sono contemplati a favore della volontaria ulteriori benefici post partum , né l'applicazione della disciplina del "congedo parentale".
Alla volontaria in maternità è corrisposto, per tutto il periodo di astensione previsto dalla normativa vigente, l'assegno del servizio civile ridotto di un terzo.
L'astensione dal servizio per maternità non comporta la sostituzione della volontaria mediante lo scorrimento della graduatoria.
4. Quali sono le procedure da adottare in caso di gravidanza della volontaria?
Prima dell'inizio del periodo di astensione obbligatoria di cui all'art.16, lett. a), le volontarie devono consegnare all'Ente il certificato medico indicante la data presunta del parto.
L'Ente deve rendere noto all'UNSC (Servizio amministrazione e bilancio) per gli adempimenti di propria competenza, la data della astensione dal servizio della volontaria, sia nel caso di astensione obbligatoria (art.16) che nel caso di astensione facoltativa (art.17), nonché la data di ripresa del servizio.

 

Orario e sede di servizio

1. Quale orario di servizio si deve adottare?
L'orario di servizio viene stabilito dall'Ente in relazione alla natura del progetto ed è indicato nel progetto stesso.
I progetti devono prevedere un orario di attività non inferiore alle venticinque ore settimanali, ovvero un monte ore annuo minimo di milleduecento ore che dal 1° gennaio 2006 aumentano a 36 ore settimanali e 1400 ore annue.
Nel caso in cui il progetto abbia optato per la soluzione del monte ore annuo i volontari dovranno essere impiegati in modo continuativo per almeno dodici ore settimanali, da articolare su cinque o sei giorni a seconda di quanto previsto per la realizzazione del progetto.
I venti giorni di permesso non rientrano nel computo del monte ore previsto dal progetto: al termine dei dodici mesi di validità del progetto, il volontario dovrà avere effettivamente svolto almeno 1200 ore di servizio (1400 dal 1 gennaio 2006) ed aver usufruito dei venti giorni di permesso.
Il monte ore previsto non può essere esaurito prima del termine del progetto, né è possibile tenere in servizio i volontari oltre il periodo di dodici mesi.
2. E' possibile una temporanea modifica della sede di servizio?
Si, in due casi:
- qualora sia previsto nel progetto approvato, alla voce "descrizione del progetto e tipologia dell'intervento" o alla voce "eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio" l'Ente può impiegare i volontari, per un periodo non superiore ai trenta giorni, previa tempestiva comunicazione all'UNSC, presso altre località in Italia o all'estero, non coincidenti con la sede di attuazione del progetto, al fine di dare attuazione ad attività specifiche connesse alla realizzazione del progetto medesimo (es. soggiorni estivi, mostre itineranti, eventi culturali ecc.). Non sono previsti in questo caso rimborsi a carico dell'UNSC per le spese di viaggio
- in occasione di emergenze di protezione civile - sia nella fase della calamità che in quella post emergenziale - o di missioni umanitarie, l'Ente può impiegare i volontari, per un periodo non superiore ai trenta giorni, previa acquisizione in forma scritta del loro consenso ed autorizzazione dell'UNSC, presso altre sedi dello stesso Ente in Italia o all'estero, per interventi organizzati dall'Ente stesso.
L'UNSC garantisce il rimborso delle spese di vitto e alloggio nonché delle spese di viaggio limitatamente all'andata e ritorno. Resta a carico dell'Ente la stipula di apposita assicurazione per i rischi connessi alle attività svolte in altre sedi, che non deve gravare sui volontari.

Permessi

Quali sono i permessi concessi al volontario?
Nell'arco dei dodici mesi di servizio il volontario usufruisce di un massimo di venti giorni di permesso retribuito per esigenze personali, ivi compresi, gravi e giustificati motivi, quali: gravi necessità familiari, esami universitari, tesi di laurea, matrimonio ecc.
Il permesso consente al volontario di assentarsi dal servizio per un periodo superiore alle 24 ore e non è frazionabile in permessi orari.
I volontari possono usufruire di ulteriori permessi straordinari per:
- donazione di sangue: 1 giorno
- nomina alla carica di presidente, segretario di seggio e scrutatore, nonché di rappresentante di lista, in occasione delle consultazioni elettorali: durata dello svolgimento delle operazioni elettorali
- esercizio del diritto di voto: 1 giorno per i volontari residenti da 50 a 300 Km di distanza dal luogo di servizio; 2 giorni per i volontari residenti oltre 300 Km dal luogo di svolgimento del servizio; ai volontari impiegati in progetti che si svolgono all'estero sono concessi rispettivamente due e quattro giorni di viaggio, secondo che si tratti di paesi Europei o extra Europei.
Nel computo dei giorni di permesso non sono compresi i giorni festivi contigui (la domenica o il sabato e la domenica a secondo dell'articolazione dell'orario di servizio) ed eventuali festività infrasettimanali.
I permessi vengono fruiti dal volontario, in accordo con l'Ente, compatibilmente con le esigenze del progetto e della formazione; di norma debbono essere richiesti all'operatore locale di progetto della sede di attuazione del progetto almeno quarantotto ore prima della data di inizio.
Per i volontari impiegati in progetti di servizio civile in Italia non sono previsti giorni aggiuntivi di permesso per i viaggi. Eventuali giorni di permesso non usufruiti non possono essere remunerati.
La fruizione di giorni di permesso eccedenti i 20 previsti deve essere comunicata dall'Ente all'UNSC, che adotta il provvedimento di esclusione dal progetto.
 

 

 

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